Regolamento
DECRETO MIUR n. 509/98
Art.8 comma 2
Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.
Art.8 comma 4
La formazione pratica prevede:
a) una formazione coerente con il tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall'Istituto; formazione che prevede, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l’addestramento pratico;
b) per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l’efficacia dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'Istituto.
REGOLAMENTO
Il Consiglio della Scuola ha stabilito che le ore di tirocinio ammontano a 100 ore annuali (400 quadriennali). Esse devono essere svolte nell'anno didattico e non possono costituire monte ore per l’anno successivo tranne in caso di seri impedimenti (malattie gravi, gravidanze, eventi familiari gravi, ecc.). Il mancato completamento del tirocinio alla fine del IV anno comporta la non ammissione agli esami e quindi la ripetizione dell’anno di Corso.
Solo al terzo e quarto anno è possibile svolgere attività psicoterapeutica supervisionata dal tutor competente per la struttura di tirocinio. Le esperienze clinico-terapeutiche, svolte in tirocinio, devono essere portate in supervisione all'interno della normale programmazione di supervisione clinica della Scuola.
Non è possibile svolgere il tirocinio se non dopo l’iscrizione comprovata all'Ordine Professionale.
Se un allievo è già iscritto alla lista degli psicoterapeuti e frequenta una nuova Specializzazione deve comunque svolgere il tirocinio per ciascun anno di corso. Gli allievi che svolgono nell'ambito delle strutture pubbliche o private accreditate attività lavorative con impiego “a tempo indeterminato” in qualità di medici o psicologi possono all'interno delle ore di lavoro farsi certificare 100 ore valide ai fini del tirocinio in psicoterapia e presentare la relativa certificazione insieme al contratto di impiego.
La Scuola di specializzazione SPIE, non si assume la responsabilità per ritardi e difficoltà nell'espletamento dei tirocini che non dipendono dalla propria attività, ma da questioni relative all'ente erogante.
Direttore
Dott. Salvatore Antonino Palumbo